Obblighi per il distributore di prodotti cosmetici

2020-11-25T12:40:57+01:00 Novembre 25th, 2020|Guide pratiche, Normative|0 Commenti

Per distribuire nell’Unione Europea un prodotto cosmetico di un’azienda terza sotto il brand della Persona Responsabile, è necessario ottemperare ad alcuni obblighi definiti all’articolo 6 del Regolamento Europeo (CE) 1223/2009.

Riportiamo qui di seguito i principali:

  •     Il distributore deve verificare l’etichetta dei prodotti: deve essere presente la lingua locale e devono essere rispettati tutti i requisiti di etichettatura previsti dal Regolamento Europeo (CE) 1223/2009. Non è necessario che il Distributore compaia in etichetta con il proprio indirizzo, mentre invece è obbligatorio che siano presenti i dati della Persona Responsabile (ragione sociale ed indirizzo completo).
  •     Qualora la Persona Responsabile non abbia già notificato al CPNP il prodotto nel Paese in cui opera il distributore, quest’ultimo deve iscriversi al SAAS in qualità di distributore e notificare al CPNP il prodotto, andando a richiamare la notifica originaria fatta dalla Persona Responsabile.
  • Il distributore non deve rendere disponibile il prodotto se non conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento europeo; se un prodotto cosmetico che ha reso disponibile sul mercato risulta in seguito non essere conforme, il distributore deve subito intervenire con il ritiro dal mercato, coordinandosi con la Persona Responsabile e collaborando con le Autorità competenti, ove necessario.

  • Nel caso la non conformità del prodotto cosmetico rappresenti un rischio per la salute umana, il distributore deve informare immediatamente la Persona Responsabile e le autorità di competenza dello stato in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

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