Le violazioni al Regolamento Cosmetico comportano un’ampia serie di severe sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali. I singoli Stati Membri descrivono le violazioni contemplate, le sanzioni relative e il soggetto colpito da tali sanzioni. Per l’Italia, questi dati sono descritti in dettaglio nel DL 4 dicembre 2015, n. 204 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Vediamo insieme alcuni dei casi più significativi nella seguente tabella riassuntiva:
Violazioni degli obblighi in materia di: | Esempio di soggetto di sanzioni: | Sanzioni: |
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Sicurezza dei prodotti cosmetici | Chiunque produce o commercializza prodotti cosmetici che, nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana. | Reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a €1.000 |
Obblighi delle persone responsabili | La persona responsabile che non provvede a rendere conforme, ritirare o richiamare un prodotto che ha immesso sul mercato e per cui desume non conformità al regolamento (CE) n.1223/2009. | Ammenda da €10.000 a €25.000 |
Obblighi dei distributori | Il distributore che, ritenendo che un prodotto non sia conforme, lo immette sul mercato o non lo ritira o richiama. | Ammenda da €3.000 a €30.000 |
Obblighi di identificazione nella catena di fornitura | Il distributore che non identifica la persona responsabile che ha fornito il prodotto e i suoi distributori a valle. | Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.000 a €25.000 |
Buone pratiche di fabbricazione | Chiunque contravviene alle disposizioni di buone pratiche di fabbricazione stabilite dal regolamento (CE) n. 1223/2009. | Sanzione amministrativa pecuniaria da €1.000 a €6.000 |
Valutazione della sicurezza e documentazione informativa sul prodotto | La persona responsabile che immette sul mercato prodotti cosmetici non sottoposti alla valutazione di sicurezza, o senza PIF. | Ammenda da €10.000 a €100.000. |
Notifica | La persona responsabile che prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico non ha effettuato la notifica. La stessa sanzione viene applicata anche al distributore che viola l’obbligo di notifica. | Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €1.000 a €6.000 |
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati del regolamento e alle sostanze classificate come sostanze CMR | Chiunque impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici le sostanze vietate dal regolamento (CE) n. 1223/2009. | Reclusione da un mese a due anni e multa da €1.000 a €15.000 |
Nanomateriali | La persona responsabile che immette sul mercato un prodotto cosmetico contenente nanomateriali senza aver trasmesso prima i dati tramite la notifica. | Sanzione amministrativa pecuniaria da €1.000 a €6.000 |
Sperimentazione animale | Chiunque immette sul mercato un prodotto cosmetico che ha seguito una sperimentazione animale vietata dal regolamento (CE) n. 1223/2009, articolo 18. | L’arresto da un mese ad un anno e con l’ammenda da €500 a €5.000 |
Etichettatura e dichiarazioni relative al prodotto | La persona responsabile che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non conforme o che dà informazioni di marketing ingannevole ai consumatori. | Sanzione amministrativa pecuniaria da €500 ad €5.000 |
Accesso del pubblico alle informazioni | La persona responsabile che non garantisce l’accesso del pubblico con mezzi idonei alle informazioni stabilite dal regolamento (formulazione, effetti indesiderabili etc.). | Sanzione amministrativa pecuniaria da €1.000 ad €6.000 |
Informazioni da rendere alle autorità competenti | La persona responsabile e il distributore che non ha notificato alle autorità le informazioni riguardanti gli effetti indesiderabili gravi. | Sanzione amministrativa pecuniaria da €500 ad €5.000 |
Non conformità | La persona responsabile o il distributore che non adotta o adotta in misura insufficiente i provvedimenti richiesti all’autorità’. | Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.000 ad €25.000 |