Sanzioni previste per le violazioni al Regolamento cosmetico

2020-11-06T21:14:29+01:00 Novembre 6th, 2020|Guide pratiche, Normative|0 Commenti

Le violazioni al Regolamento Cosmetico comportano un’ampia serie di severe sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali. I singoli Stati Membri descrivono le violazioni contemplate, le sanzioni relative e il soggetto colpito da tali sanzioni. Per l’Italia, questi dati sono descritti in dettaglio nel DL 4 dicembre 2015, n. 204 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Vediamo insieme alcuni dei casi più significativi nella seguente tabella riassuntiva:

Violazioni degli obblighi in materia di: Esempio di soggetto di sanzioni: Sanzioni:
Sicurezza dei prodotti cosmetici Chiunque produce o commercializza prodotti cosmetici che, nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana. Reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a €1.000
Obblighi delle persone responsabili La persona responsabile che non provvede a rendere conforme, ritirare o richiamare un prodotto che ha immesso sul mercato e per cui desume non conformità al regolamento (CE) n.1223/2009. Ammenda da €10.000 a €25.000
Obblighi dei distributori Il distributore che, ritenendo che un prodotto non sia conforme, lo immette sul mercato o non lo ritira o richiama. Ammenda da €3.000 a €30.000
Obblighi di identificazione nella catena di fornitura Il distributore che non identifica la persona responsabile che ha fornito il prodotto e i suoi distributori a valle. Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.000 a €25.000
Buone pratiche di fabbricazione Chiunque contravviene alle disposizioni di buone pratiche di fabbricazione stabilite dal regolamento (CE) n. 1223/2009. Sanzione amministrativa pecuniaria da €1.000 a €6.000
Valutazione della sicurezza e documentazione informativa sul prodotto La persona responsabile che immette sul mercato prodotti cosmetici non sottoposti alla valutazione di sicurezza, o senza PIF. Ammenda da €10.000 a €100.000.
Notifica La persona responsabile che prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico non ha effettuato la notifica. La stessa sanzione viene applicata anche al distributore che viola l’obbligo di notifica. Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €1.000 a €6.000
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati del regolamento e alle sostanze classificate come sostanze CMR Chiunque impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici le sostanze vietate dal regolamento (CE) n. 1223/2009. Reclusione da un mese a due anni e multa da €1.000 a €15.000
Nanomateriali La persona responsabile che immette sul mercato un prodotto cosmetico contenente nanomateriali senza aver trasmesso prima i dati tramite la notifica. Sanzione amministrativa pecuniaria da €1.000 a €6.000
Sperimentazione animale Chiunque immette sul mercato un prodotto cosmetico che ha seguito una sperimentazione animale vietata dal regolamento (CE) n. 1223/2009, articolo 18. L’arresto da un mese ad un anno e con l’ammenda da €500 a €5.000
Etichettatura e dichiarazioni relative al prodotto La persona responsabile che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non conforme o che dà informazioni di marketing ingannevole ai consumatori. Sanzione amministrativa pecuniaria da €500 ad €5.000
Accesso del pubblico alle informazioni La persona responsabile che non garantisce l’accesso del pubblico con mezzi idonei alle informazioni stabilite dal regolamento (formulazione, effetti indesiderabili etc.). Sanzione amministrativa pecuniaria da €1.000 ad €6.000
Informazioni da rendere alle autorità competenti La persona responsabile e il distributore che non ha notificato alle autorità le informazioni riguardanti gli effetti indesiderabili gravi. Sanzione amministrativa pecuniaria da €500 ad €5.000
Non conformità La persona responsabile o il distributore che non adotta o adotta in misura insufficiente i provvedimenti richiesti all’autorità’. Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.000 ad €25.000