Le SDS dei tuoi prodotti sono già a norma del nuovo regolamento?

2021-07-12T15:54:33+02:00 Luglio 9th, 2021|Guide pratiche, Normative|0 Commenti

I prodotti cosmetici finiti, ovvero pronti all’uso per i consumatori, non sono obbligati di avete una scheda di sicurezza; i produttori di cosmetici hanno però l’obbligo di fornire questo documento agli utilizzatori professionali lungo la catena di produzione e imballaggio per dare tutte le informazioni necessarie su come lavorare il prodotto in modo sicuro. Dal 1° Gennaio 2021 è in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2020/878, che introduce numerose novità a riguardo delle informazioni che devono essere incluse nelle SDS.

Schede di Sicurezza o SDS

La SDS rappresenta un documento informativo dal valore legale che obbligatoriamente il fornitore (fabbricante/importatore/azienda responsabile) del prodotto pericoloso deve trasmettere al destinatario: datore di lavoro, utilizzatori professionali, distributori, negozianti, utilizzatori a valle. Non è tuttavia destinato al consumatore finale che viene informato circa la pericolosità del prodotto attraverso un’etichettatura conforme al Regolamento CLP.

Secondo le Autorità, il 70% delle SDS non è a norma, perché quanto dichiarato non corrisponde alla reale composizione di sostanze e miscele chimiche o più semplicemente contengono errori formali che ne invalidano la regolarità.

Il Regolamento (UE) 2020/878

Il nuovo Regolamento (UE) 2020/878, pubblicato a Giugno 2020, modifica l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele, abrogando il precedente Regolamento (UE) 830/2015.

Le tempistiche di applicazione sono le seguenti:

  • 16 Luglio 2020: entrata in vigore del regolamento
  • 1 Gennaio 2021: applicazione delle nuove prescrizioni
  • 31 Dicembre 2022: conclusione del periodo di transizione nel quale possono circolare le SDS non conformi (se non soggette a revisione precedentemente).

Le principali novità

Oltre ad integrare le consuete disposizioni specifiche stabilite nella revisione del GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), secondo il nuovo Regolamento le Schede di Sicurezza devono includere dei nuovi elementi, tra cui:

  • informazioni tossicologiche ed ecotossicologiche specifiche relative alle sostanze e miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);
  • prescrizioni specifiche per le nanoforme;
  • il codice UFI;
  • dati empirici relativi alla sostanza o miscela riguardanti le proprietà chimico-fisiche;

Le sanzioni

Secondo il Regolamento REACH, gli utilizzatori a valle dei prodotti chimici hanno diversi obblighi, tra i quali la verifica del possesso di SDS aggiornate e la segnalazione di eventuali irregolarità delle informazioni contenute.

La violazione degli obblighi di informazione lungo la catena di approvvigionamento è punita con sanzioni fino a 60.000 €.
Se la SDS e le informazioni equivalenti non sono disponibili, non accessibili ai lavoratori o non aggiornate, sono previste sanzioni fino a 90.000 €. L’immissione sul mercato o l’uso non consentito di una sostanza soggetta ad autorizzazioni e a restrizioni sono puniti con sanzioni fino a 150.000 €.

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