Etichettatura ambientale

2021-11-08T12:24:55+01:00 Novembre 5th, 2021|Normative|0 Commenti

Dal 1 gennaio 2022 sarà obbligatoria l’etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi. L’obbligo in Italia è previsto dal Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 che recepisce la Direttiva (UE) 2018/851.

Il decreto dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”

L’etichettatura ambientale degli imballaggi monocomponente destinati al consumatore e per uso professionale deve obbligatoriamente riportare le seguenti informazioni:

  • La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
  • Le indicazioni sulla raccolta, usando la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)” oppure indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”, invitando il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Gli imballaggi neutri (imballaggi non stampati che non prevedono una grafica o l’apposizione di alcuna simbologia e informazione, e che sono venduti tal quali ai clienti dai produttori), come gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni possono essere apposte in etichetta volontariamente.

Ai sensi del decreto legislativo del 3 settembre 2020, tutti gli imballaggi importati e immessi al consumo in Italia sono sottoposti all’obbligo di etichettatura e non sono previste esclusioni.

Con una nota del 17 maggio 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che “laddove siano constatabili effettivi limiti fisici e/o tecnologici per l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sul packaging, tali informazioni possono essere veicolate tramite canali digitali, o laddove non sia percorribile nemmeno questa strada, devono essere rese disponibili mediante siti internet dell’azienda e/o del rivenditore”.
Questo vale soprattutto per gli imballaggi neutri, destinati, cioè, all’utilizzo professionale.
Per questi imballaggi, il materiale di composizione dell’imballaggio può essere identificato sia sui documenti di trasporto che accompagnano la merce sia su altri supporti esterni, anche digitali.